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Affittare, tante vie: scegliere
quella più adatta
a voi.
Analizziamo le possibili scelte.
Prima pero'
occorre premettere che si puo' affittare in modo sicuro certo
e tranquilllo, oppure senza avere certezze di reddito
o personali.
Questa e' la differenza tra il
fai da te oppure
quando
ci si rivolge ad un operatore che effettua saltuariamente
l'affitto, oppure rivolgersi a
un' agenzia che dedica forze
lavoro specifiche e qualificate che operano sugli affitti
in modo costante e specifico.
Dedicando un settore allo scopo,
e' possibile valutare le soluzioni migliori sia per coloro
che richiedono in affitto,
ma anche soddisfare le esigenze
di chi
offre in affitto.
La MEDFIDENZA ha un settore specifico dedito
solo alle locazioni da oltre dieci anni, da quando cioè con
l'avvento del Patto in Deroga, il mercato delle locazioni ha
ripreso a
funzionare.
Ora piu' che mai per affittare o dare in affitto,
occorre rivolgersi a dei professionisti delle locazioni.
AFFITTO LIBERO. La
durata è di
quattro anni, con rinnovo automatico di altri quattro anni, a
meno che il proprietario abbia necessita' di fare valere l'eventualita'
di rientro di possesso.
Diversamente, potrà rientrare
in possesso dell'immobile
alla scadenza del secondo quadriennio.
L'aggiornamento annuale del canone è
liberamente
determinabile fra le parti (Confedilizia e Sindacati inquilini consigliano
il 75% dell'indice Istat).
AFFITTO CONCORDATO. La
durata è di
3 anni e senza giusta causa il contratto si rinnoverà per
altri due. Il canone è frutto dell'accordo
tra
organizzazioni di proprietari e inquilini, l'aggiornamento
può raggiungere
al massimo il 75% dell'Istat.
Può essere scelto se ci si trova in un comune ad alta
tensione abitativa e si ha diritto ad una detrazione del 40.5%
sull'Irpef e si paga solo lo 0.7% d'imposta di registrazione;
si ha poi l'eventuale riduzione Ici (variabile da comune a comune).
Economicamente esiste una notevole differenza tra
il libero
ed il concordato a favore del libero, anche considerando le detrazioni
fiscali del caso.
CONTRATTI TRANSITORI. Sono
di breve durata: da un minimo di un mese a massimo 18 mesi.
Nei comuni capoluogo
di provincia
e nei comuni confinanti con le undici maggiori città italiane
il canone sarà quello stabilito per il canale concordato;
negli altri comuni resta libero.
Deve essere il proprietario
che deve motivare la transitorietà tre mesi prima della
scadenza contrattuale e confermare le motivazioni per iscritto,
diversamente l'inquilino ha il diritto di chiedere la trasformazione
del contratto nel secondo canale; in alternativa può domandare
un'indennità pari a 36 mesi di locazione. Vista la complessita'
della pratica il transitorio a privati non e' consigliabile.
I contratti transitori sono diversamente effettuabili senza che
cio' crei problemi con imprese che ne abbiano i requisiti
idonei.
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